SESSA AURUNCA / CELLOLE – Abuso di contratti a termine: Miur condannato al risarcimento di un docente del posto
SESSA AURUNCA / CELLOLE – Con la sentenza 203/2018 del 08.02.2018, il Tribunale di Velletri, ha accertato l’illegittima della reiterazione dei contratti tempo determinato.
Il Tribunale, nella persona del dott. Claudio Silvestrini, ha accolto la tesi dei legali dello Studio Legale BFI (Avv. Antimo Buonamano-Avv. Fausto Fusco – avv. Giuseppe Izzo), condannando il MIUR al risarcimento dei danni, quantificandolo in 5 mensilità, a favore di un docente di Italiano di scuola secondaria di I grado di Cellole (CE).
Le motivazioni del magistrato appaiono del tutto convincenti, analitiche nell’accogliere i motivi del ricorso, ben articolate e soprattutto supportate da una disamina magistrale della
normativa coinvolta e della più recente giurisprudenza, partendo da quella comunitaria per passare al diritto interno, declinandone i principi alla specifica disciplina dei docenti. Come si legge nel provvedimento, il tribunale analizzando la questione sia in fatto che in diritto ha cosi motivato: “Pertanto, nel caso concreto, risulta accertato che vi è stata illegittima reiterazione dei contratti a termine da parte del datore di lavoro convenuto, sussistendo tutti quanti presupposti sopra elencati: avvenuta stipulazione di contratti di lavoro a termine per il conferimento di incarichi di docenza su posti in organico di diritto, per una durata superiore a 36 mesi; persistente condizione di precarietà lavorativa del docente; incertezza circa la possibilità di fruire, in
tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego (con la precisazione che, in applicazione del principio di prossimità della prova, doveva ritenersi gravante sul convenuto – nel caso di specie rimasto contumace – l’onere di dedurre e provare che vi sia certezza per il docente ricorrente di essere assunto in tempi certi e ravvicinati). Spetta dunque alla parte ricorrente il risarcimento del danno, da quantificarsi ai sensi dell’art. 32 co. 5 della L. n. 183/2010 (cfr. Cass. SS.UU. n. 7072/2016).”
Inoltre il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità della mancata progressione stipendiale del docente a tempo determinato: “Nel caso concreto – cioè quello di un docente assunto (reiteratamente) a tempo determinato – non sussistono, ad avviso di questo giudice, giustificazioni oggettive che legittimino la previsione di regole (in sede legislativa o in sede di contrattazione collettiva) che riservino al solo personale a tempo indeterminato le maggiorazioni retributive derivanti dalla anzianità di servizio e che neghino le medesime maggiorazioni ai lavoratori a tempo determinato, giacché il personale scolastico precario e quello di ruolo svolgono le medesime mansioni nello stesso contesto lavorativo.
In conformità all’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato (cfr. Cass. n. 22558/2016) va quindi disapplicata la norma nazionale che prevede una siffatta differenza tra lavoratori precari e lavoratori di ruolo nel settore scuola (normativa che, come ricordato dalla Cassazione nella pronuncia sopra citata, è stata costituita, nel corso del tempo, dapprima dall’art. 53, co. 3, della L. 312/1980, poi, a seguito della “privatizzazione” o “contrattualizzazione” del pubblico impiego, dall’art. 47 del C.C.N.L. scuola per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, ancora poi dal C.C.N.L. scuola del 26.5.1999 per il quadriennio 1998/2001, dopo dal C.C.N.L. del 24.7.2003 per il quadriennio 2002/2005 e dal C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il quadriennio 2006/2009, e in seguito dal C.C.N.L. 4.8.2011), giacché in tutte le norme in questione è rimasta sempre immutata la disciplina del trattamento economico del personale assunto a tempo determinato, prevedendosi che esso fosse sempre commisurato alla posizione iniziale prevista per la corrispondente qualifica dei dipendenti legati alla amministrazione da contratto a tempo indeterminato.
Pertanto, all’esito della disapplicazione della normativa nazionale confliggente con il principio di non discriminazione posto dal diritto europeo, spetta ai docenti precari – come stabilito in termini massimamente chiari dalla giurisprudenza sopra ricordata (cfr. Cass. 22558/2016) – “la medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo”. Lo stesso principio vale ovviamente anche per il personale scolastico A.T.A., essendo la relativa regolamentazione ricalcata in ampia misura, tramite numerosi rinvii, su quella dei docenti.”
La sentenza riconosce, dunque, il pieno diritto dei lavoratori al risarcimento del danno per illecita reiterazione di contratti a termine e condannano l’evidente discriminazione cui sono sottoposti i precari non riconoscendo loro il diritto a percepire la retribuzione in base agli effettivi anni di servizio svolti.
Il docente, dunque, in servizio da più di 10 anni alle dipendenze del MIUR, che si è visto da anni discriminare e sfruttare dall’Amministrazione scolastica con una serie infinita di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno finalmente ottenuto giustizia grazie al sapiente intervento dello Studio legale BFI che ha imposto nuovamente al Ministero dell’Istruzione il pieno rispetto della professionalità dei lavoratori precari della scuola e l’osservanza delle direttive comunitarie.
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