SCUOLA & DINTORNI – Il Tribunale di Napoli Nord accoglie il ricorso e conferma che gli alunni disabili gravi devono avere l’insegnante di sostegno per il suo intero orario settimanale

SCUOLA & DINTORNI (Matilde Crolla) – Continuano a giungere dai tribunali italiani sentenze di condanna dell’amministrazione scolastica per violazione del diritto all’istruzione degli alunni con disabilità.
Il Tribunale di Napoli Nord con sentenza n° 2089/2025 DEL 29.05.2025 ha affermato che assegnare un numero di ore di sostegno inferiore a quelle indicate nel PEI e GLO di un alunno con disabilità costituisce discriminazione ai suoi danni ai sensi della l. n° 67/06.
Il Tribunale in via preliminare ha precisato in ordine alla competenza che: “… a conoscere della controversia relativa alla mancata attuazione, in favore di una persona disabile, del progetto individuale predisposto dalla P.A. ai sensi dell’art. 14 l. n. 328 del 2000 poiché, a

seguito dell’adozione di tale progetto, il portatore di disabilità diviene titolare di una posizione di diritto soggettivo alla concreta erogazione delle prestazioni e dei servizi ivi programmati, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di alcuna potestà autoritativa”.
Passando al merito della domanda, il giudice accogliendo in pieno la tesi dell’avv. Antimo Buonamano (nella foto in alto) dello Studio Legale BFI ha disposto che: “Nel caso di specie, la parte ricorrente ha dedotto che sebbene nel piano educativo individualizzato, come proposto dal GLO, erano state individuate 25 ore settimanali, con esplicito riconoscimento da parte dell’amministrazione di questa necessità della minore, di

fatto ne sono state erogate solo 18. Deve, pertanto, ritenersi che la fruizione di un numero di ore di sostegno inferiore a quelle riconosciute come necessarie dal PEI ed individuate dal GLO integra una lesione del diritto assoluto garantito alla minore disabile, con conseguente dovere dell’amministrazione scolastica di adeguarsi alle previsioni del Piano erogando un numero di ore di sostegno necessarie alla fruizione del servizio scolastico così come riconosciute e previste dal Piano stesso.”

Il Tribunale conclude condannando l’Amministrazione a riconoscere al minore portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92 un insegnante di sostegno per l’intero monte ore scolastico.
La sentenza ribadisce, dunque, che il diritto al sostegno scolastico non può essere limitato da motivazioni organizzative o finanziarie, garantendo una tutela effettiva e tempestiva agli alunni con disabilità.
