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SESSA AURUNCA – Assunzione del comandante della polizia municipale, Pecunioso e Tommasino: ecco tutta la verità

SESSA AURUNCA (cs) – La deliberazione dell’Anac rispetto all’assunzione del comandante della polizia municipale di Sessa Aurunca continua a far parlare. I consiglieri comunali, Luigi Tommasino ed Emilio Pecunioso, da tempo stanno portando avanti la loro ‘battaglia’ rispetto alla presunta illegittimità dell’incarico conferito a Pasqualino Emerito. In un comunicato inviato alla stampa dai due consiglieri comunali si legge quanto segue: “Giova precisare che il Consigliere  Luigi Tommasino e il Consigliere Emilio Pecunioso  nel dicembre del 2016 inviavano a tutti i componenti del Consiglio Comunale nonché alla Procura della Repubblica; Comando Compagnia Carabinieri; Al Commissariato di Sessa Aurunca ; al Prefetto di Caserta; alla Corte dei Conti ; Al Ministro degli Interni; All’Autorità Nazionale Anticorruzione, un esposto

dove venivano evidenziate le illegittimità  commesse dall’Amministrazione Comunale nel stipulare accordi che poi hanno portato alla stabilizzazione del Dott. Emerito Pasqualino in qualità di Comandante della Polizia di Sessa Aurunca.

Su questa iniziativa la Procura della Repubblica per il tramite del Commissariato di P.S. di Sessa Aurunca convocava i due Consiglieri Comunali per chiedergli se erano stati realmente loro a inoltrare tale esposto.

A questa domanda i Consiglieri quivi convocati confermavano quanto riportato nell’esposto  debitamente inviato alle Autorità competenti, gli stessi  venivano messi a conoscenza che la Procura della Repubblica aveva aperto un procedimento penale avente nr. 470/2016 – MOD. 46.

Trascorsi all’incirca otto mesi da tale esposto, visto che nulla era successo i Consiglieri Comunali Pecunioso e Tommasino, preparavano e inoltravano un’altra comunicazione inviata sempre alla Procura della Repubblica e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, dove venivano evidenziate altre illegittimità nonché le perplessità che gli scriventi avevano in merito alla non applicabilità da parte del responsabile dell’Anticorruzione dell’ipotesi di incompatibilità e incoferibilità , ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. nr. 39 del 2013 senza avere riscontro.

Il 05/02/2018 sempre dagli stessi Consiglieri viene inoltrato un terzo esposto inviato alla Procura Generale; alla Procura della Repubblica di Santa Maria C. V.; all’Autorità Nazionale Anticorruzione, al Ministro degli Interni; alla Corte dei Conti; alla Procura Generale Corte dei Conti; al Prefetto di Caserta; alla Compagnia Carabinieri di Sessa Aurunca e al Commissariato di Sessa Aurunca, dove venivano rimarcate altre cause di incoferibilità in quanto erano giunte notizie di una sentenza di condanna per danni erariali emessa dalla Corte dei Conti della Regione Campania a carico del neo Comandante assunto presso la Polizia Municipale del Comune di Sessa Aurunca.

Bisogna rimarcare che l’accanimento del Consigliere Pecunioso per tale questione scaturisce dal fatto che è suo compito istituzionale vigilare sugli atti prodotti dalla Maggioranza ed evidenzia che non ha nessuna preclusione nei confronti del Dott. Emerito P., ma siccome conosce perfettamente il D.Lgs. nr.39  in quanto si è dovuto difendere ( ancora in corso) dagli attacchi della politica locale avversa, che gli ha fatto applicare il detto decreto nella Costituzione dell’A.T.C.  di Caserta, quanto lo stesso veniva designato non da componenti politiche ma dall’Associazione Venatoria di appartenenza, trattasi di organismo privatistico di secondo grado mantenuto solo da finanziamenti privati, pertanto non applicabile nella fattispecie.

Pertanto:

per quanto concerne la problematica assunzione in pianta stabile del Comandante della Polizia Municipale, nel Comune di Sessa Aurunca, Sig. Emerito Pasqualino, ex comandante della p.m. del Comune di Francolise ed ex sindaco del Comune di Cancello ed Arnone, si rappresenta quanto di seguito brevemente ma dettagliatamente rappresentato:

1)- Il neo eletto Sindaco della Città di Sessa Aurunca (CE), Silvio Sasso, nonostante avesse già un comandante a scavalco (convenzione tra Comune di Sessa Aurunca e Comune di Mondragone con inizio 09.01.2015 – scadenza 31.12.2016), preventivamente, ovvero prima che scadesse la convenzione richiamata, concordava (Luglio 2016 con atto deliberativo di G.C.) politicamente con il Sindaco di Francolise l’attribuzione dell’incarico di comandante della polizia municipale di Sessa Aurunca, ciò si evince nell’atto deliberativo di Giunta Comunale n.144/2016, ove viene trascritto testualmente: – “omississ….visto il Nulla Osta rilasciato dal Comune di Francolise (CE) datato 24.08.2016….” (a chiarimento, si precisa che il Sig. Emerito Pasqualino alla data della convenzione e della sua stabilizzazione era Sindaco del Comune di Cancello Arnone e,  comandante della polizia municipale del Comune di Francolise, a Dicembre 2017,ove viene stabilizzato in dotazione organica contro il parere dei Revisori dei Conti ben motivato). Di fatto l’Emerito Pasqualino prende servizio ufficialmente nel Comune di Sessa Aurunca, il 01.11.2016.

-DANNO ERARIALE il Comune nel mese di Novembre e Dicembre 2016 paga due stipendi e due indennità di posizione e risultato a due comandanti in servizio.

2)-INCONFERIBILITA’ dell’incarico, in palese violazione dell’art.1 “Definizioni” del D.Lgs. n.39 dell’08.04.2016 “Inconferibilità’ di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”, pone il divieto di conferibilità a oggetti politici di qualsiasi ordine e grado e a soggetti che hanno riportato condanne penali con sentenza dichiarata ingiudicata

4La lettera f) della richiamata legge statuisce l’inconferibilità di incarichi dirigenziali e/o con funzioni dirigenziali in altri enti per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

Il successivo art.7 del D.Lgs. n.39/2013 “Inconferibilità’ di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale” sancisce e chiarisce in modo inequivocabile che per coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l’incarico, ovvero nell’anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione, omississ.. Il Sig. Emerito Pasqualino è stato anche Sindaco dell’Unione dei Comuni (Cancello Arnone, Cellole, Francolise, Santa Maria la Fossa – superando abbondantemente i 15.000 abitanti)-

-3)Il Sindaco di Cancello Arnone (CE) Emerito Pasqualino, nonché comandante della polizia municipale, nonostante fosse consapevole delle sanzioni penali prescritte dagli artt.46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., ha dichiarato al Comune di Sessa Aurunca, ai  fini assunzionali, che nei propri confronti non sussistevano cause di inconferibilità ex artt.6 e 7 del  D.Lgs. n.39/2013;

Altresì dichiarava di non avere carichi penali pendenti in atti, nella sua qualità di comandante della polizia municipale, ovvero reati attinenti le sue funzioni e mansioni (rinvii a giudizio per vari reati – notizie rese pubbliche da testate giornalistiche), a tutt’oggi in itinere, nonché una condanna ricevuta dalla Corte dei Conti per danni erariali nei confronti del Comune di Cancello Arnone (CE).

4)-L’Anticorruzione Nazionale, nella persona del Dott. Raffaele CANTONE, Magistrato, con propri atti pubblici, attraverso il portale dell’anticorruzione ha stabilito che un organo politico locale non può ricoprire incarichi dirigenziali (delibera ANAC);

Lo stesso Organismo Anticorruzione Nazionale ha stabilito che un appartenente alla polizia municipale con carichi penali pendenti deve essere trasferito ad incarichi amministrativi per palese incompatibilità con le funzioni e mansioni esercitate da poliziotto locale (Delibera ANAC);

-Che la Segretaria Comunale, nominata quale organismo anticorruzione locale, ha permesso tutto quanto sopra esposto, dichiarando la legittimità del provvedimento n.144/2016 adottato dalla Giunta Comunale di Sessa Aurunca, capeggiata dal neo eletto Sindaco Silvio Sasso.

-Che il Sindaco, la Giunta Comunale, previo parere di “legittimità espresso” dalla Segretaria Comunale sull’atto sopra menzionato, devono ritenersi responsabili dell’incarico nullo attribuito all’Emerito Pasqualino, già Sindaco di Cancello ed Arnone (CE), pertanto ai sensi dell’art.18 del D.Lgs. n.39/2013 responsabili contabilmente per:

a)-Danni erariali per provvedimento di assunzione a tempo determinato a favore del Sindaco Emerito Pasqualino palesemente nullo in fatti e in diritto;

b)-Danni erariali perché dal periodo 21.11.2016 e fino al 31.12.2016 il Comune di Sessa Aurunca, di fatto detiene N.2 COMANDANTI IN SERVIZIO, con la medesima convenzione, ovvero l’Amministrazione Comunale di Sessa Aurunca ha prodotto un copia e incolla della convenzione di Mondragone/Sessa e l’ha adottata di pari passo al Comune di Francolise/Sessa Aurunca al fine di “assumere” a temo determinato il famoso Emerito Pasqualino, Sindaco di Cancello ed Arnone (CE), pertanto deve esborsare N.2 STIPENDI E N.2 INDENNNITA’ DI POSIZIONE E RISULTATO;

c)-Che la Corte dei Conti Sezioni Riunite con provvedimenti n.18/2016; n.28/2016 n.29/2016, ecc…. ha disposto che gli Enti che deveno coprire i posti a qualsiasi titolo (mobilità, distacchi, comandi, mobilità volontaria, ecc…) lasciati liberi in organico dalle cessazioni avvenute nel corso del biennio 2014 – 2015, debbono indicare nel piano triennale delle assunzioni tali posti ed inserire nel portale governativo attivo mobilita.gov.it, ed obbligatoriamente destinati al ricollocamento del personale provinciale (nel limite del 100% del costo delle cessazioni).

Che l’assunzione a tempo determinato, previa convenzione, del Sig. Emerito Pasqualino, già Sindaco di Cancello ed Arnone (CE) è avvenuta il 10.11.2016 con delibera di G.C. n.144/2016,  in perfetto divieto assunzionale, ciò è disposto anche dalla legge 56/2014 (legge Delrio) e ss.mm.ii..

d)-Per falso in atto pubblico in quanto l’Emerito Pasqualino dichiarava in autocertificazione di essere compatibile all’incarico e di non avere carichi pendenti in atti e di non avere riportato condanne.

Ciò brevemente rappresentato è palese che sussistono le cause di incoferibilità dettate dal D.Lgs. n.39/2013, dai  provvedimenti dell’Anticorruzzione Nazionale e dal Consiglio di Stato con provvedimento n.5243/2005 concernente reati penali in atti per ragioni d’ufficio e attinenti le funzioni e mansioni di poliziotto locale, ovvero la sospensione da tali funzioni del dipendente in parola con compiti amministrativi;

Infine, con atto Giuntale n.339 del 22/12/2017 e con Determina Dirigenziale n.136 del 29.12.2017, nonostante il divieto assunzionale previsto dalla legge dello Stato, per il Comune di Sessa Aurunca e con parere contrario dei Revisori dei Conti, l’Esecutivo stabilizza in dotazione organica  l’Emerito Pasqualino in qualità di Comandante della Polizia Locale, ignorando, poi di fatto, l’istanza dell’ex Comandante della P.M. di Sessa Aurunca, dott. Antonio Parisi di stabilizzazione, senza, peraltro darvi riscontro.

Per quanto sopra esposto il giorno 06/08/2018 viene notificato  al Consigliere Pecunioso a mezzo A/R la delibera dell’ANAC, la quale da ragione alle tesi precedentemente esposte e ne rimarca l’incoferibilità.

Altresì, giova notiziare i Cittadini tutti che in data 27.08.2018 con nota protocollo n.0017562 indirizzata al Sindaco e alla Segretaria Comunale di Sessa Aurunca, il Consigliere Comunale  Emilio Pecunioso, chiedeva di conoscere gli orientamenti dell’Amministrazione Comunale circa l’annullamento degli atti di convenzione e stabilizzazione del dott. Emerito Pasqualino (cosi trascritto nella delibera dell’ANAC). La nota richiamata fino ad oggi non ha avuto riscontro, lasciando, l’Amministrazione Comunale ancora la gestione della Polizia Locale in capo all’Emerito Pasqualino, tanto vero è, che in data 11.09.2018 con nota protocollo n.0018631 a firma dei Consiglieri E. Pecunioso e L. Tommasino, indirizzata al Presidente della Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Segretaria Comunale e per conoscenza al Comando di Polizia Municipale, chiedevano l’annullamento in autotutela della determina nr.1549/2018 a firma del dipendente in parola, sospeso dall’ANAC, di noleggio di apparecchiature elettroniche quali gli autovelox da installare sulla SS.7/Quater Domiziana e sulla SS. Appia per importi oltre i 40.000 Euro.

Alla data odierna nulla ha riscontrato la Pubblica Amministrazione di Sessa Aurunca, rendendosi palesemente omissiva per legge (L.241/1990 e s.m.i e per regolamento comunale di consiglio comunale, di cui l’art.33).

 

 

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