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CELLOLE – Elezioni, il Tar: ritardi nella consegna della lista. Ecco la sentenza completa

CELLOLE (Matilde Crolla) – Una sentenza chiara quella emessa stamattina dal Tar Campania e che entra nel merito della motivazione che ha portato la Subcommissione elettorale circondariale di Sessa Aurunca a decidere per la ricusazione della lista ‘Cellole nel cuore’ e i giudici dello stesso tribunale napoletano a rigettare il ricorso di Cristina Compasso e dei suoi candidati. Ci sono stati dei ritardi evidenti nella consegna

della documentazione, ritardi che esulano dalla responsabilità dei dipendenti comunali che, come si legge nella sentenza: “è da escludere che le circostanze addotte dai ricorrenti siano idonee a giustificare il ritardo nella presentazione della lista “Cellole nel Cuore”, giacché, come risulta dalle emergenze processuali (cfr. in particolare le tre note integrative del Segretario Comunale del 24 agosto 2020): a) non sono ravvisabili circostanze eccezionali ed imprevedibili capaci di influenzare negativamente i tempi di consegna delle liste, atteso che era ragionevole aspettarsi un certo rallentamento nelle operazioni di raccolta e di autenticazione delle sottoscrizioni da parte degli uffici comunali, in virtù della doverosa osservanza delle prescrizioni di distanziamento sociale imposte dall’attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19. Inoltre, l’unica postazione comunale dedicata alle operazioni di raccolta e di autenticazione delle firme 28/08/20, 13:37 Pagina 8 di 12 dei sottoscrittori delle liste non appare inadeguata rispetto al numero degli abitanti del Comune di Cellole (poco più di ottomila persone), se solo si tiene

conto dell’ampia rosa dei soggetti deputati per legge ad effettuare le operazioni di autenticazione delle firme oltre ai funzionari comunali (cfr. art. 14 della legge n. 53/1990) e della circostanza che il numero minimo di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste, nello specifico pari di norma a 60, è stato ridotto a un terzo dall’art. 1-bis del decreto legge n. 26/2020 (convertito nella legge n. 59/2020) con riguardo alle elezioni amministrative del 2020″. Ma leggiamo nel dettaglio la sentenza pubblicata:

Premesso che: – la lista “Cellole nel Cuore”, con verbale di deliberazione n. 90 del 24 agosto 2020 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Sessa Aurunca, è stata esclusa in autotutela dalla competizione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Cellole perché, come risultava dalle note integrative indicate in epigrafe, la lista, munita delle firme dei 39 sottoscrittori e della relativa autentica, sarebbe stata presentata presso l’Ufficio Segreteria tardivamente alle ore 12,20 del 22 agosto 2020, mentre il termine di legge scadeva alle ore 12,00 dello stesso giorno, essendosi le attività di raccolta delle firme e di autenticazione dei sottoscrittori protratte senza soluzione di continuità

fino all’incirca 28/08/20, 13:37 Pagina 3 di 12 alle ore 12,20; – in particolare, nelle note integrative del 24 agosto 2020 prot. n. 22382 e prot. n. 22492, recepite nel verbale di esclusione, il Segretario Comunale attestava che aveva personalmente constatato che poco prima delle ore 12,00 erano ancora in corso, presso la postazione appositamente allestita nell’ufficio anagrafe, le operazioni di raccolta e di autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista in questione, precisando di aver verificato che “avevano già apposto la firma su atto principale e atto separato, dopo essere stati identificati, n. 27 sottoscrittori (superiori al numero minimo richiesto dalla legge, ndr.) mentre i restanti n. 12 firmatari erano presenti in aula muniti di documento in attesa di apporre la firma e di essere identificati”. Aggiunge il Segretario Comunale le seguenti notazioni: i) si adoperava

a chiedere “ai delegati di presentare la lista con le sottoscrizioni già firmate e di affrettarsi a concludere le operazioni visto l’approssimarsi dell’orario di chiusura”, ma tuttavia i “delegati hanno preferito far continuare le operazioni di firma dato che i sottoscrittori erano tutti presenti in aula al piano terra”; ii) la “consegna materiale della lista sottoscritta da tutti i sottoscrittori (per un numero totale di 39 sottoscrittori) è avvenuta a chiusura delle operazioni di sottoscrizione da parte degli uffici comunali”, confermandosi “quanto dichiarato nella precedente integrazione inviata e che il plico completo di tutta la documentazione è stato presentato all’Ufficio Segreteria alle ore 12:20”; Rilevato che: 28/08/20, 13:37 Pagina 4 di 12 – con un primo corredo di censure i ricorrenti, in qualità di elettori

iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cellole, mirano ad infirmare il gravato verbale di esclusione e gli atti allo stesso connessi (meglio individuati in epigrafe) essenzialmente per violazione del principio del favor partecipationis, sulla base del complessivo assunto che il ritardo era lieve (appena venti minuti), che i delegati di lista ed i sottoscrittori erano presenti all’interno della casa comunale alle ore 12,00 e che il ritardo era ampiamente giustificabile sia in relazione alla circostanza che entro le ore 12,00 il numero minimo di sottoscrittori (pari nello specifico a 27) aveva già provveduto a firmare ed autenticare la propria sottoscrizione (con la conseguenza che l’elenco dei sottoscrittori doveva intendersi già predisposto e disponibile all’interno degli uffici comunali), sia con riferimento alla causa del ritardo, “imputabile solo ed esclusivamente all’ufficio comunale, organizzatosi con una sola postazione (non proporzionata rispetto al numero di abitanti del Comune di Cellole, nonostante l’emergenza epidemiologica in atto)”; Considerato che le suddette censure non sono condivisibili per le seguenti dirimenti ragioni: – come ha avuto modo

di sottolineare la più avveduta giurisprudenza, con orientamento ormai consolidato e condiviso dal Collegio, costituisce principio generale quello secondo il quale l’inosservanza del termine perentorio delle ore 12,00, sancito dagli artt. 28 e 32 del d.P.R. n. 570/1960, comporta l’esclusione della lista tardivamente presentata senza che rilevi, in senso contrario, la 28/08/20, 13:37 Pagina 5 di 12 presenta fisica dei delegati e dei sottoscrittori nella segreteria del comune alle ore 12,00 dell’ultimo giorno; tuttavia, in ossequio al principio del favor per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, può ammettersi la validità della presentazione tardiva quando lo scostamento orario è minimo (pochi minuti) ed ascrivibile a circostanze non imputabili ai soggetti

interessati. Peraltro, va precisato che le esigenze di certezza che sovrintendono all’applicazione delle regole del procedimento elettorale e quelle, coerenti, di tutela della par condicio di coloro che concorrono alla competizione richiedono che le eccezioni al rigoroso rispetto dei termini e delle forme prescritti dalla legge in materia, individuabili in ossequio all’altro principio generale del favor partecipationis, siano circoscritte alla ricorrenza di circostanze eccezionali (rientranti nelle ipotesi di forza maggiore), non imputabili, come tali, ai presentatori della lista ed oggettivamente riconducibili a fattori causali del tutto estranei alla loro sfera di controllo e di prevedibilità (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 9 maggio 2014 n. 2392, 2 aprile 2003 n. 1706 e 4 marzo 2002 n. 1271); – in sintesi, il citato orientamento si è attestato nell’affermazione dei seguenti principi: a) il termine delle ore 12,00 per la presentazione delle liste

è tassativo, in quanto posto a presidio delle esigenze di certezza e di celerità del procedimento elettorale; b) nondimeno, eccezionalmente, al fine di contemperare il carattere rigoroso del predetto termine con il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale, deve ritenersi 28/08/20, 13:37 Pagina 6 di 12 giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste allorché ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: 1) che il ritardo sia lieve; 2) che all’ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovassero già all’interno della casa comunale; 3) che il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 dicembre 2019 n. 8336 e 9 maggio 2019 n. 3032); – più in dettaglio, quanto al requisito della giustificabilità del ritardo – che costituisce il punto centrale dell’odierna controversia, essendo pacifica ed incontestabile la sussistenza dei requisiti della levità del ritardo (solo venti minuti) e della presenza dei delegati di lista all’interno della casa comunale alle ore 12,00 – la condivisibile

giurisprudenza del massimo giudice amministrativo ha altresì rimarcato che il ritardo scusabile deve avere le seguenti connotazioni: i) quanto alla causa, oltre alla presenza delle ragioni eccezionali ed imprevedibili, deve sussistere la circostanza che i delegati di lista abbiano compiutamente assolto agli oneri di diligenza loro ascrivibili, oneri che esigono, in primo luogo, che la documentazione all’uopo necessaria sia acquisita in tempo utile e non a ridosso della scadenza del termine per la presentazione delle liste; ii) quanto alla sua incidenza sui tempi del procedimento elettorale, esso deve riguardare la fase di presentazione delle liste e non quella di predisposizione della documentazione necessaria per la proposizione delle candidature. Invero, la presenza dei delegati all’interno degli uffici comunali entro il termine prescritto per la presentazione delle liste, al fine di assumere valenza esimente in 28/08/20, 13:37 Pagina 7 di 12 ordine al mancato rispetto del suddetto termine, deve accompagnarsi alla contestuale disponibilità da parte degli stessi dei documenti all’uopo necessari: ne discende che essa è idonea a giustificare il ritardo consumatosi in relazione al segmento terminale dell’iter di presentazione, inerente all’acquisizione delle candidature (e della documentazione prescritta a corredo) al protocollo

comunale, ma non quello accumulato nella stessa formazione del materiale documentale che deve inderogabilmente essere accluso alla presentazione delle candidature, a cominciare dalla raccolta delle sottoscrizioni con la corrispondente autenticazione del pubblico ufficiale abilitato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 7 maggio 2019 n. 2942); – applicando le suindicate coordinate ermeneutiche al caso di specie, è da escludere che le circostanze addotte dai ricorrenti siano idonee a giustificare il ritardo nella presentazione della lista “Cellole nel Cuore”, giacché, come risulta dalle emergenze processuali (cfr. in particolare le tre note integrative del Segretario Comunale del 24 agosto 2020): a) non sono ravvisabili circostanze eccezionali ed imprevedibili capaci di influenzare negativamente i tempi di consegna delle liste, atteso che era ragionevole aspettarsi un certo rallentamento nelle operazioni di raccolta e di autenticazione delle sottoscrizioni da parte degli uffici comunali, in virtù della doverosa osservanza delle prescrizioni di distanziamento sociale imposte dall’attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19. Inoltre, l’unica postazione comunale dedicata alle operazioni di raccolta e di autenticazione delle firme 28/08/20, 13:37 Pagina 8 di 12 dei sottoscrittori delle liste non appare inadeguata rispetto al numero degli

abitanti del Comune di Cellole (poco più di ottomila persone), se solo si tiene conto dell’ampia rosa dei soggetti deputati per legge ad effettuare le operazioni di autenticazione delle firme oltre ai funzionari comunali (cfr. art. 14 della legge n. 53/1990) e della circostanza che il numero minimo di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste, nello specifico pari di norma a 60, è stato ridotto a un terzo dall’art. 1-bis del decreto legge n. 26/2020 (convertito nella legge n. 59/2020) con riguardo alle elezioni amministrative del 2020. Peraltro, non risulta che i delegati si siano diligentemente attivati per l’acquisizione della documentazione in tempo utile e non a ridosso della scadenza del termine per la presentazione delle liste, avendo gli stessi avviato le formalità di raccolta e di autenticazione delle firme dei sottoscrittori in un arco temprale prossimo alle ore 12,00, con conseguente imputabilità degli effetti del ritardo alla propria condotta poco prudente; b) il ritardo ha interessato non la fase di presentazione delle liste, ma quella di predisposizione della documentazione all’uopo necessaria, essendo alle ore 12,00 ancora incompleto l’elenco dei 39 sottoscrittori della lista, il quale abbisognava dell’acquisizione delle rimanenti 12 firme a fronte delle 27 già raccolte nonché dell’espletamento della procedura di autenticazione per tutte le 39 sottoscrizioni, come si evince dalle note integrative del Segretario Comunale, che riferiscono solo dell’avvenuta identificazione personale dei soggetti già firmatari. Al riguardo, come correttamente eccepito dalle difese dell’Erario e 28/08/20, 13:37 Pagina 9 di 12 dei controinteressati, non assume alcun rilievo l’osservazione attorea che alle ore 12,00 era stato già raggiunto (e superato)

il numero minimo di sottoscrizioni previsto dalla legge, sia perché in quel momento non si era ancora perfezionato un formale elenco di sottoscrittori, che rimaneva aperto all’acquisizione di altre sottoscrizioni, poi attestatesi alla soglia delle 39 firme, sia perché – e la notazione si configura come assorbente – le 27 firme già raccolte non erano state ancora autenticate e, pertanto, erano prive di concreto valore giuridico ai fini della presentazione della lista: infatti, va detto che l’autenticazione, sempre distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, costituisce un elemento essenziale della presentazione della lista e non un semplice elemento di prova, non essendo integrabile aliunde (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 31 marzo 2014 n. 1542). Peraltro, non è superfluo sottolineare che, contrariamente a quanto opinato dalla difesa attorea, per elenco dei sottoscrittori deve correttamente intendersi, a termini della normativa di settore, quello prodotto e protocollato a corredo della presentazione della lista, avvenuta nello specifico alle ore 12,20 del 22 agosto 2020, e non altro documento che abbia lo stesso contenuto eventualmente esistente presso gli uffici comunali, ma non ancora formalmente protocollato come tale; – ne discende, alla luce di quanto esposto, che resta confermata l’insanabile tardività della presentazione della lista “Cellole nel Cuore”, come correttamente rilevato dalla sottocommissione elettorale, essendo il relativo plico, completo di tutta la documentazione, stato prodotto oltre le ore 12,00 del 22 agosto 28/08/20, 13:37 Pagina 10 di 12 2020 in assenza di valida causa di giustificazione; Considerato, altresì, che: – va disattesa anche la rimanente censura

con cui parte ricorrente stigmatizza la contraddittorietà delle tre note integrative del Segretario Comunale del 24 agosto 2020, che a suo avviso si porrebbero in contrasto con la ricevuta di avvenuta presentazione della lista rilasciata dallo stesso Segretario Comunale il 22 agosto 2020, nella quale si attesta che la lista “Cellole nel Cuore” sarebbe stata presentata alle ore 11,50 dello stesso giorno; – invero, non è ragionevolmente rinvenibile nelle suddette note alcun profilo di contraddittorietà, se solo si pone mente alla circostanza che tali note meglio illustrano la successione degli eventi per come verificatisi, chiarendo che alle ore 11,50 il plico era incompleto per mancanza di tutte le firme dei sottoscrittori e dell’autentica delle stesse, e che era stato completato di tutta la documentazione necessaria solo (tardivamente) alle ore 12,20; Ritenuto, in conclusione, che: – resistendo

gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto siccome infondato; – sussistono nondimeno giusti e particolari motivi, attesa la natura della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Al momento, dunque, Guido Di Leone e Luciano Mascolino sono i due candidati a sindaco…Come accennavamo nell’articolo precedente sicuramente la lista ‘Cellole nel Cuore’ capeggiata da Compasso tenterà anche presso il Consiglio di Stato.

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